PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Servizio).

      1. È istituito il Servizio ispettivo nazionale a garanzia della imparzialità e dell'etica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «Servizio».
      2. Il Servizio provvede ad accertare e segnalare i casi di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire la tutela del cittadino per quel che riguarda l'effettivo rispetto dei princìpi di legalità, trasparenza ed imparzialità nell'azione amministrativa.
      3. Il Servizio non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 2.
(Funzioni del Servizio).

      1. Il Servizio svolge i propri accertamenti d'ufficio o su richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni. È fatto divieto agli addetti al Servizio di rivelare l'identità dei soggetti che abbiano presentato richiesta di accertamento.
      2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali od amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza di accertamento al Servizio.
      3. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti alle amministrazioni pubbliche statali degli obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento, il Servizio, secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 7:

          a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio;

 

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          b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione statale;

          c) esegue indagini patrimoniali sui pubblici dipendenti, a tale fine avvalendosi delle strutture dell'amministrazione finanziaria;

          d) convoca i responsabili degli uffici e dei procedimenti per ottenere chiarimenti circa le cause delle eventuali disfunzioni denunciate rilevate;

          e) richiede informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

          f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di propria competenza.

      4. Gli addetti al Servizio, nell'esercizio dei compiti di istituto, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto di ufficio.
      5. Per lo svolgimento delle indagini e delle rilevazioni di propria competenza, il Servizio si avvale anche dei servizi di controllo interno istituiti nelle singole amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 3.
(Accertamento dei casi di cattiva amministrazione).

      1. Al termine dell'istruttoria, il Servizio, qualora rilevi nei fatti oggetto dell'indagine la violazione di norme di legge o di regolamento o l'inosservanza dei criteri di imparzialità nell'azione amministrativa, emette, previo contraddittorio con il responsabile del relativo procedimento, un provvedimento motivato con cui si dichiara l'accertamento di un caso di cattiva amministrazione.
      2. Il Servizio dà immediata notizia della dichiarazione di cui al comma 1, unitamente ai propri motivati rilievi ed

 

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osservazioni, a coloro che hanno promosso l'indagine, qualora questa non sia stata avviata di ufficio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari inadempienti.
      3. Qualora nel corso dei propri accertamenti il Servizio venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.
      4. Il Servizio segnala, altresì, al procuratore generale della Corte dei conti eventuali irregolarità contabili rilevate nel corso della sua attività.
      5. Il Servizio trasmette ogni tre mesi al Parlamento una relazione concernente i casi di cattiva amministrazione da esso accertati.

Art. 4.
(Comitato direttivo).

      1. L'indirizzo e la direzione del Servizio spetta al comitato direttivo.
      2. Il comitato direttivo è composto dal direttore del Servizio e da otto membri nominati con determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, tra gli avvocati e procuratori dello Stato, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e personalità dotate di alta e riconosciuta professionalità in campo giuridico e di organizzazione amministrativa ed aziendale.
      3. I membri del comitato direttivo sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

 

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      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti al direttore ed ai componenti del comitato direttivo.

Art. 5.
(Personale del Servizio).

      1. Al Servizio sono addetti non più di centocinquanta dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato su proposta del Servizio medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto è emanato entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il Servizio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nel numero massimo di trenta unità. Il Servizio può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

Art. 6.
(Spese di funzionamento del Servizio).

      1. Le spese di funzionamento del Servizio sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

 

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Art. 7.
(Norme di attuazione).

      1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e su parere conforme del comitato direttivo del Servizio stesso.